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Superbonus 110%: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022

Le principali novità in materia di Superbonus derivanti dall’entrata in vigore, dallo scorso 1° gennaio 2022, della Legge di Bilancio 2022, con le modifiche apportate ai tre articoli di riferimento del Superbonus 110%, cioè il 119, 121 e 122-bis del DL 34/2020 (Rilancio).

Proroghe Superbonus

Il comma 28 dell’articolo unico proroga l’applicazione della detrazione al 110% (Superbonus) prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici.

In particolare:

  • la lettera a), in considerazione delle proroghe dell’agevolazione introdotte nelle lettere successive, stabilisce che la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto avviene in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022;
  • la lettera b) proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci). La disposizione stabilisce, infatti, che per gli interventi effettuati da tali soggetti la detrazione si applica anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
  • la lettera c) sostituisce interamente il primo periodo del comma 5 dell’articolo 119 specificando che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, in relazione all’anno di sostenimento della spesa, senza indicare più un termine specifico per l’applicabilità dell’agevolazione. La norma stabilisce inoltre che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali;
  • la lettera d) sostituisce interamente il primo periodo del comma 8 dell’articolo 119 specificando che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico, senza indicare più un termine specifico per l’applicabilità dell’agevolazione. La norma stabilisce inoltre che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali;
  • la lettera e) sostituisce interamente il comma 8-bis dell’articolo 119 prevedendo sia nuovi termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale, che una rimodulazione della percentuale della detrazione stessa per alcuni soggetti beneficiari. In tal senso, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute:
    • entro il 31 dicembre 2025,
      • o nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;
      • o del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024;
      • o del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. NB – tale proroga è riconosciuta altresì alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Interventi di persone fisiche su unità immobiliari

Il terzo periodo del comma 8-bis prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

La prima parte del DL Antifrodi confluito in Manovra: il visto di conformità

La ettera h) del comma 28 sostanzialmente riproduce il contenuto dell’art.1, comma 1, lettera a), n. 1), del DL 157/2021 (Antifrodi) e che interviene sul comma 11 dell’articolo 119.

Le modifiche apportate hanno portato a questo quadro:

  • l’obbligo del visto di conformità si estende anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, non solo dunque al caso di cessione del credito o sconto in fattura;
  • l’obbligo del visto non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano, ai sensi dell’articolo 119, comma 15, tra le spese detraibili.

I prezzari (congruità dei prezzi)

La lettera i) modifica il comma 13-bis dell’articolo 119 per stabilire che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Questa norma riproduce il contenuto dell’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2), del DL 157/2021, ma la lettera l) ha poi integrato il comma 13-bis, stabilendo che i prezzari individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto del Ministro dello sviluppo economico (anche i prezzari DEI), si applicano anche:

  • per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 richiamati dalla lettera b) del citato comma 13 (cd. sismabonus);
  • per gli interventi di adozione di misure antisismiche (commi da 1-bis a 1-sexies articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63);
  • per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223 della legge di bilancio 2020 (cd. bonus facciate);
  • per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (cd. Bonus Risrtrutturazioni).

Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibili

Il comma 29 ha prorogato:

  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

In sede referente sono state trasfuse nella norma alcune disposizioni del DL 157, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Esclusione dagli obblighi per gli interventi di edilizia libera

Ai sensi della lettera b) del comma 1-ter, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119.

Occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

In ogni caso, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

Per effetto delle modifiche apportate in Commissione si prevede inoltre che il comma 1-ter non si applichi, e dunque non vi sia l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni / attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia, del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Nuovi interventi per i quali si può esercitare l’opzione

Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati, grazie alla nuova lettera c), anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del TUIR).

Cessione del credito o sconto in fattura: ok fino al 31/12/2025

La lettera d) del comma 29 interviene sul comma 7-bis dell’articolo 121, il quale dispone che l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (disposte dall’articolo 121) si applichino anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi elencati all’articolo 119 del medesimo decreto, ovvero gli interventi che usufruiscono del cd. Superbonus:

  • interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché interventi per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Con le modifiche in commento, per i predetti interventi edilizi la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale viene estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti

Il comma 30 riproduce le norme dell’articolo 2 del DL 157/2021, introducendo un nuovo articolo (122-bis) al DL 34/2020, riconosce la possibilità per l’Agenzia delle entrate di sospendere l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

Il comma 1 del nuovo articolo 122-bis del DL 34/2020 stabilisce che l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di tali comunicazioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al comma in esame.

Il comma 2 specifica che se all’esito del controllo risultano confermati i rischi sopra indicati la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Il comma 3 chiarisce che fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Fonte: Ingenio-Web.it